Contabilizzazione: dopo il 1°gennaio cosa succede?

Info utili per chi non si è ancora adeguato

Abiti in un condominio con impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria?

Se allora dovresti aver già installato dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione del calore (diretta o indiretta) e deliberato il relativo sistema di riparto della spesa secondo la norma UNI 10200, una norma tecnica elaborata dalla Commissione Tecnica 271 del Comitato Termotecnico Italiano.

Non lo hai ancora fatto? Lo sapevi che la scadenza era entro il 31 dicembre 2016 e che le sanzioni amministrative pecuniarie variano da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare? Questo tranne il caso in cui esista una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato in cui risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Per il condominio che non rientra in questa casistica e che non ha adottato anche un sistema di riparto per la mancata installazione di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta, la sanzione è da 500 a 2500 euro.

Hai fino il 30 giugno 2017 per metterti in regola, è la proroga che il Decreto “Milleproroghe” (DL 244 del 30 dicembre 2016), ha sancito a fine 2016.
Ricorda inoltre che la regione Lombardia ha sancito un tetto di sanzione più alto, che arriva a 3000 euro.

Ecco qualche domanda di approfondimento:

Chi è soggetto all’obbligo di installazione?

Sono soggetti all’obbligo di installazione i condomini e gli edifici polifunzionali. Per ciascuna unità immobiliare all’interno di questi edifici è d’obbligo l’installazione di contatori individuali per misurare il consumo di energia termica per i servizi centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

Perché sia nella legislazione sia nella normativa tecnica si parla sempre di contabilizzazione e termoregolazioni e non di solo una o l’altra?

I due termini si trovano sempre accoppiati in quanto la prima ha lo scopo di “contabilizzare ovvero contare” l’energia erogata per un determinato servizio, mentre la seconda consente di gestire l’erogazione del servizio sulla base delle esigenze richieste dall’utente finale, riconducendo tale concetto a una spesa: “pago quanto consumo”.

E’ possibile andare in deroga dall’obbligo di:

Installazione di contabilizzazione diretta se…
viene dimostrata l’infattibilità tecnica o l’inefficienza in termini di costi e proposizione rispetto ai risparmi energetici potenziali. Tale infattibilità deve essere dimostrata attraverso un’apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. A questo punto però si ricade nell’obbligo di installazione dei ripartitori di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali. Anche in questo caso è possibile però derogare all’obbligo se viene dimostrata, attraverso una relazione di un tecnico abilitato, l’inefficienza in termini di costi della contabilizzazione indiretta.

Ripartizione della spesa secondo la UNI 10200, nei casi in cui:

– Non sia applicabile la UNI 10200:2015;
– Tramite apposita relazione tecnica asseverata, qualora siano verificate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 %. In questo caso è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 % agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
– Fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

 

Cosa devi fare per metterti in regola in 7 punti:

Effettuare la diagnosi energetica dell’edificio

(Calcolo del profilo di consumo energetico ed elaborazione delle Opportunità di Risparmio Energetico).

Provvedere all’installazione di dispositivi di contabilizzazione diretta o indiretta (ripartitori).
Sviluppare un progetto (come previsto dalla legge 10/1991) da parte di un professionista abilitato.
Affidare l’installazione ad un professionista abilitato.
Affidare il collaudo ad un professionista abilitato.
Sviluppare e deliberare un criterio di ripartizione della spesa secondo quanto previsto dalla UNI 10200:2015

(tale norma è attualmente in revisione e potrebbe essere pubblicata una nuova versione prima del 30 giugno 2017).

a. Formulazione del prospetto millesimale per servizio;
b. Formulazione del prospetto previsionale di ripartizione delle spese (basata su dati teorici);
c. Formulazione del prospetto a consuntivo di ripartizione delle spese (basato su dati reali della stagione.

Adottare un servizio di gestione e manutenzione che miri anche ad una corretta e costante informazione dell’utente finale dei propri consumi.

“Quello che è differito non è evitato”.

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